1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'albo professionale degli agenti di spettacolo la cui tenuta è affidata a una commissione centrale composta da:
a) il direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni
d) due agenti di spettacolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione centrale di cui al comma 1:
a) tiene e aggiorna l'albo professionale degli agenti di spettacolo sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui all'articolo 4;
b) decide sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali.
3. La commissione centrale di cui al comma 1 dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.