Art. 3.

      1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'albo professionale degli agenti di spettacolo la cui tenuta è affidata a una commissione centrale composta da:

          a) il direttore generale della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport;

          b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          c) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo, designato dalle organizzazioni

 

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sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          d) due agenti di spettacolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

      2. La commissione centrale di cui al comma 1:

          a) tiene e aggiorna l'albo professionale degli agenti di spettacolo sulla base delle indicazioni provenienti dalle commissioni regionali di cui all'articolo 4;

          b) decide sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali.

      3. La commissione centrale di cui al comma 1 dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati.